Prestazioni di vecchiaia

  1. Rendite di vecchiaia con eventuali rendite previdenziali per i figli (art. 16, 18, 20)
    • Con il raggiungimento dell'età del pensionamento, per ogni socio matura il diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.
    • Rimane escluso da quanto sopra il pensionamento anticipato, a norma dell'art. 18 del Regolamento di previdenza.
    • Una rendita previdenziale per i figli sarà corrisposta fino al compimento del 18° anno d'età dei figli (o fino al 25° anno compiuto in caso di ciclo d'istruzione ancora in corso).
    • L'ammontare della rendita previdenziale per ogni figlio è pari al 20% della rendita di vecchiaia corrisposta.
  2. Facoltà di scelta tra rendita e prelievo di capitale (art. 17)
    • Al momento del pensionamento, il socio ha la facoltà di percepire fino al 100% dei suoi averi di vecchiaia sotto forma di capitale, tenendo conto di eventuali prelievi per l’abitazione di proprietà.
    • Ciò comporta una corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia e della rendita per i superstiti.
    • Un'apposita dichiarazione scritta deve essere presentata almeno quattro mesi prima del pensionamento. Il coniuge del socio deve approvare per iscritto il prelievo di capitale.
    • L’importo minimo percepibile sotto forma di capitale ai sensi dell’art 37 cpv. 2 LPP o fine
      CHF 80'000 può essere percepito sotto forma di capitale anche in caso di mancato
      rispetto del termine di preavviso di quattro mesi.
  3. Rendita transitoria facoltativa AVS (art. 19)
    • I soci che usufruiscono del pensionamento anticipato possono ricorrere a una rendita transitoria facoltativa AVS per compensare la perdita delle prestazioni di vecchiaia AVS.